La Regione Emilia Romagna con D.G.R. 1419/2015 delibera di:
1. recepire le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, rinviando a propri successivi atti:
- l'individuazione delle disposizioni per la presentazione e la validazione delle offerte formative in apprendistato professionalizzante da ammettere nel nuovo catalogo regionale, strutturato con le competenze di base e trasversali come declinate nelle Linee guida;
- la determinazione delle modalità del riconoscimento dei moduli formativi già completati dagli apprendisti in precedenti rapporti di apprendistato e la conseguente riduzione oraria del percorso formativo;
- l'individuazione degli standard necessari per le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali;
2. prorogare, al fine di dare continuità all’offerta formativa regionale destinata agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e fino a quando non sarà resa disponibile una nuova offerta formativa regionale, la validità dell’offerta formativa costituita ai sensi delle deliberazioni n. 775/2012 e n. 1150/2012;
3. disporre la chiusura dei termini per la candidatura e/o la modifica d offerte formative sull'attuale catalogo di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012;
4. disporre che, nelle more dell’implementazione del nuovo catalogo che recepisca i contenuti delle Linee guida, la fruizione del catalogo attuale avverrà:
- con determinazione della durata e dei contenuti dell’offerta formativa sulla base del titolo di studio dell’apprendista al momento dell’assunzione, come stabilito dalle citate Linee guida;
- con le caratteristiche di cui all’allegato 1, paragrafo 5 della sopracitata deliberazione n. 1150/2012 e ss.mm.;
stabilendo in particolare che:
- per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente la durata della formazione di base e trasversale è di 40 ore, e i contenuti sono quelli della prima annualità ;
- per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale la durata della formazione di base e trasversale è di 80 ore e i contenuti sono quelli della prima e della seconda annualità;
- per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado la durata della formazione di base e trasversale è di 120 ore e i contenuti son quelli delle tre annualità;
- per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la riparametrazione del monte ore sulla base del titolo di studio la durata della formazione è parametrata secondo le seguenti proporzioni:
Durata contrattoOre di formazioneSenza titoloDiplomatiLaureati0-4 mesi1212124-6 mesi201612Oltre 6 mesi403224
- il voucher riconosciuto per la formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante verrà riparametrato come segue:
- 150 Euro per 12 ore
- 200 Euro per 16 ore
- 250 Euro per 20 ore
- 300 Euro per 24 ore
- 400 Euro per 32 ore
- 500 Euro per 40 ore
5. stabilire che quanto disposto al precedente punto 4. si applica per gli apprendisti assunti a partire dal 1° ottobre 2015.
Scarica la Delibera Regionale.